Art. 38.
(Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).

      1. Nel caso di cessione della partecipazione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nei libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.